martedì 16 dicembre 2008

la legge 236

La Legge 236/1993

E' la legge che regola il sistema nazionale di formazione continua.
Prevede che il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome possano contribuire al finanziamento di:
- interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale- interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale- interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche a livello aziendale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del Lavoro, d'intesa con le Regioni.
E' anche possibile, da parte delle imprese, finanziare percorsi di formazione individuale per singoli dipendenti (Circolari 37/1998, 139/1998 e 51/1999).
Recentemente, l'art. 118 della legge 388/2000 (come modificato dall'art. 48 della L. 289/2002), ha previsto l'istituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali, costituiti attraverso accordi interconfederali, stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, allo scopo di favorire lo sviluppo della formazione professionale continua.
La legge dispone la possibilità di costituire Fondi per la formazione continua nei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato ed in altri settori, al fine di promuoverne lo sviluppo, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità per i lavoratori. E' inoltre possibile istituire Fondi per i dirigenti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali.
Lo scopo dei Fondi è il finanziamento di piani formativi aziendali ed individuali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo 25 della L. 845/1978, all'Inps, che provvede a trasferirlo al Fondo indicato dal datore di lavoro.
L'attivazione dei Fondi, quali "soggetti giuridici di natura associativa", è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, che esercita, inoltre, la vigilanza ed il monitoraggio sulla loro gestione.

1 commento:

Erica Bettin ha detto...

Ciao.
Leggendo il tuo blog pensavo appunto alla farmazione necessaria all'interno del mio posto di lavoro. Il personale quale camerieri, baristi, pizzaioli, etc. devono seguire dei percorsi formativi/informativi triennali che prevedono l'acquisizione di "norme di comportamento per una preparazione/manipolazione sicura degli alimenti" per prevenire le malattie trasmesse dagli alimenti e garantire qualità e sicurezza dei prdotti. Inoltre in aziende che superano un determinato numero di dipendenti c'è la necessità di un responsabile che abbia seguito ulteriori corsi di formazione relativi alla sicurezza, a norme antincendio e di primo soccorso. insomma...la formazione non termina mai!